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L’organizzazione della Giustizia Francese

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Cosi come in Italia, la Giustizia in Francia è articolata in diversi settori di competenza (civile, penale, commerciale, lavoro, amministrativo, …). 

Si propone di fare una presentazione sintetica delle giurisdizioni, equiparandole quando è possibile alle giurisdizioni italiane. 

Davanti ad ogni Tribunale si applicano delle regole di procedura diverse (a volte solo “leggermente” diverse) sia per quanto riguarda la convocazione delle parti (a carico dell’attore, della Cancelleria, del Procuratore, …) sia per quanto riguarda l’obbligo di essere assistito da un avvocato (si consiglia sempre l’assistenza di un avvocato ma la legge obbliga solo in certi casi l’assistenza di un avvocato). 

E sempre fatto salvo il contraddittorio fra le parti, ovvero la possibilità per il convenuto di difendersi e che vi sia una discussione a parità di armi davanti al Giudice.

CIVILE

Il settore “civile” corrisponde alle relazioni tra le persone private e ai litigi che possono sorgere fra di loro. Ad esempio, tutti i litigi che possono sorgere in seguito ad una compravendita di un bene (macchina, immobile, …), alla conclusione di un credito (mancato rimborso delle rate), alla prestazione di un servizio (lavori non eseguiti come da accordi), all’affitto dell’abitazione, …

Questi litigi sono di competenza del “Tribunal judiciaire”, equiparabile al Tribunale Ordinario. 

Il “Tribunal judiciaire” è suddiviso in due sezioni, in base al valore del litigio e/o in base a certe materie.

Le cause per le quali le pretese dell’attore sono inferiore al valore di € 10.000 sono distribuite al “Pôle Proximité”.

Le regole di procedura per il “Pôle Proximité” sono diverse di quelle applicabili davanti al “Tribunal judiciaire”. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria per le pretese del valore superiore ad € 10.000.

Ci sono anche delle sezioni dedicate a certe materie: famiglia (“Juge aux affaires familiales”), minori (“Tribunal pour enfants”), esecuzione forzata dei provvedimenti (“Juge de l’exécution”), previdenza sociale e infortunistica (“Pôle social”).  

Davanti alle sezioni specializzate l’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria. 

LAVORO

Il “Conseil de Prud’hommes” (Giudice del lavoro) ha competenza esclusiva per giudicare le controversie sorti tra datore di lavoro e dipendente.

Cio significa che solo il Conseil de Prud’hommes può giudicare i litigi in materia di contratto di lavoro (conclusions, esecuzione e chiusura del rapporto di lavoro), ma non ha competenza a conoscere altri litigi, anche se affini.

L’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria anche se di fatto tutte le parti sono sistematicamente rappresentate dal proprio legale. 

TRIBUNALE DI COMMERCIO 

La qualità di commerciante delle parti determina la competenza del Tribunale di commercio (“Tribunal de commerce”). 

Il Tribunale di Commercio è competente per conoscere dei litigi che sorgono fra commercianti e fra un privato e un commerciante laddove il privato è l’attore del procedimento. 

La competenza del Tribunale di Commercio è quindi concorrente con la competenza del “Tribunal Judiciaire”, nel senso che in certi casi sono ugualmente competente a conoscere del litigio. 

Quando si verifica questa competenza concorrente, è onere dell’attore di scegliere l’opzione e adire il Tribunale che ritiene più competente. Il convenuto potrà contestare la competenza del Tribunale se ritiene diversamente che sia più competente l’altro Tribunale. L’assistenza dell’avvocato è obbligatoria qualora le pretese siano di un valore superiore ad € 10.000 €. 

Il Tribunale di Commercio ha competenza esclusiva in materia di procedimenti concorsuali (salvaguardia, fallimento, liquidazione di società). 

Infine la Cancelleria del Tribunale di Commercio cura il registro delle imprese: riceve e registra gli atti costitutivi e modificativi di società e di cancellazione delle stesse. 

Le sentenze del “Tribunal Judiciaire”, del “Conseil de Prud’hommes”, del “Tribunal de Commerce” sono impugnabili dinanzi alla “Cour d’Appel”, infine dinanzi alla Corte di Cassazione. 

 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

Il settore “amministrativo” corrisponde alle relazioni tra le persone private e gli enti pubblici (comune, regioni, Stato) e ai litigi che possono sorgere fra di loro. 

Il “Tribunale administratif” è esclusivamente competente per conoscere l’impugnazione di atti o provvedimenti emanati da qualsisasi amministrazione pubblica. Ad esempio, la contestazione di un permesso di costruire, il rifiuto di un visto o permesso di soggiorno, ma anche qualsiasi decreto comunale o del Prefetto della Regione. L’assistenza dell’avvocato non è obbligatoria. 

Si sottolinea che il Tribunale amministrativo è compentente a conoscere delle liti a natura fiscale (tasse, imposte, IVA, …) 

Le sentenze del “Tribunal administratif” sono impugnabili dinanzi alla “Cour administrative d’Appel”, infine dinanzi al Consiglio di Stato.

  • PENALE

Tutte le infrazioni alla legge penale sono devolute alla Giustizia penale: le contravenzioni sono giudicate dal “Tribunal de Police”, i reati dal “Tribunal correctionnel” e infine i crimini dalla “Cour d’Assises” (Corte d’Assise). Le sentenze del “Tribunal” sono impugnabili dinanzi alla Corte d’Apello, infine dinanzi alla Corte di Cassazione. 

L’autore è citato dal Procuratore (PM) e laddove è ritenuto colpevole viene condannato ad una pena (ammenda e/o pena di detenzione). 

La vittima dell’infrazione (ad esempio violenza, furto, omicidio, …)  può costituirsi parte civile a sostegno dell’azione principale del Procuratore e per ottenere il risarcimento del danno subito. 

Quando il colpevole è nulla tenente, è possibile adire dei fondi di solidarietà (SARVI, CIVI, …) che si faranno carico del risarcimento del danno. 

Il processo è preceduto da un’indagine, l’indagine può essere svolta dal Procuratore stesso ma ci sono dei casi in cui l’indagine è per legge devoluta ad un “Juge d’Instruction” (GIP). 

Come si vede, l’organizzazione della Giustizia è assai complessa, e si consiglia pertanto di rivolgersi ad un avvocato in quanto è in grado di identificare il Tribunale competente e le regole processuali che si applicheranno. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito del Ministero della Giustizia : http://www.justice.gouv.fr