In Francia, con la riforma entrata in vigore dal 1° settembre 2020, per sciogliere il matrimonio è ormai necessario rivolgersi ad un avvocato.
Questo articolo è interamente dedicato alla procedura giudiziale di divorzio, ad esclusione quindi del divorzio per mutuo consenso il quale argomento sarà trattato in un altro articolo.
E’ consuetudine che l’Avvocato contatti il coniuge per proporre, laddove sia possibile, di procedere ad un divorzio per mutuo consenso.
In caso d’impossibilità o di rifiuto di procedere ad un divorzio per mutuo consenso (le ipotesi sono numerose, ad esempio rifiuto e/o silenzio del coniuge, disaccordo sulle conseguenze del divorzio, impossibilità in diritto, …) l’avvocato provvederà ad adire il Tribunale competente.
Il Tribunale competente per territorio è il Tribunale dove si trova l’ultima residenza comune dei coniugi.
Si sottolinea che l’avvocato, anche se professionalmente domiciliato presso un altro Tribunale, potrà comunque avviare il procedimento presso il Tribunale competente.
La procedura di divorzio è avviata tramite l’atto di citazione (« assignation ») redatta dall’avvocato e notificato dall’Ufficiale Giudiziario, il quale dovrà consegnare in mani proprie l’atto al coniuge.
Per evitare questo contatto con l’Ufficiale Giudiziario che può essere recepito male dal coniuge, l’atto introduttivo può anche consistere in un ricorso comune co-redatto dagli avvocati rispettivi delle parti, prassi che risulta tuttavia marginale.
Il coniuge in difesa deve essere assistito da un avvocato che lo rappresenterà per tutta la procedura.
L’atto di citazione comporta la data della prima udienza che ha per oggetto di fissare le misure provvisorie nelle more della procedura :
- autorizzazione alla residenza separata degli coniugi,
- attribuzione del godimento della dimora ad uno dei coniugi e eventuali conseguenze finanziarie,
- attribuzione dell’auto o altri veicoli/beni mobili,
- dichiarazione fiscale separata dei redditi,
- eventuale fissazione degli alimenti per il coniuge,
- se i coniugi sono genitori di bambini minori, verrà fissata la residenza dei figli (fissa o alternativa), il diritto di visita dell’altro genitore – le modalità sono spesso funzionali all’età dei bambini, e ricorrendone i presupposti la fissazione della partecipazione agli alimenti.
Con la recente riforma, la presenza dei coniugi a questa udienza non è più strettamente necessaria, è il Giudice che stabilisce se intende convocarli all’udienza o meno.
La sentenza provvisoria produrrà i suoi effetti fino all’emanazione della sentenza definitiva, che è quella che pronuncia lo scioglimento del matrimonio. E possibile impugnare la sentenza provvisoria.
La procedura prosegue quindi il suo corso con il dibattito fra le parti sul motivo di scioglimento del matrimonio e le sue conseguenze.
Le cause di scioglimento del matrimonio sono tre :
- La colpa del coniuge: la violazione degli obblighi o doveri matrimoniali da parte del coniuge costituisce valido motivo di scioglimento del matrimonio. L’apprezzamento della colpa, che deve essere grave, è lasciato al Tribunale. Inoltre, a volte è difficile munirsi di prove evidenti e clamorosi della colpa del coniuge. Di fatto in pratica si verificano sempre meno spesso i divorzi fondati sulla colpa.
- L’accettazione del divorzio: entrambi i coniugi accettano di comune accordo lo scioglimento del matrimonio. L’accordo riguarda solo il principio dello scioglimento e non comporta nessun accordo o consenso sulle conseguenze dello stesso. In questa ipotesi, entrambi i coniugi devono firmare un verbale di accettazione del divorzio, quindi che non contiene nessuna indicazione sulle conseguenze del matrimonio. L’accettazione del divorzio semplifica la procedura.
- L’alterazione del legame matrimoniale: i coniugi che vivono separatamente per più di un anno possono chiedere al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Non è necessario che la residenza separata abbia avuto inizio da più di un anno prima di avviare il procedimento.
Le conseguenze dello scioglimento del matrimonio riguardano il patrimonio dei coniugi e gli eventuali figli minori.
Il patrimonio costituito dai coniugi, cd comunità matrimoniale, dovrà essere sciolto e quindi l’eventuale attivo deve essere ripartito fra i coniugi. In presenza di un bene immobile, il compito è necessariamente affidato ad un Notaio. Negli altri casi un semplice inventario dei beni mobili sarà compilato e vi sarà una ripartizione fra i coniugi.
Ricorrendone i presupposti, uno dei coniugi (nella stragrande maggioranza dei casi la moglie) può chiedere l’attribuzione di una prestazione compensativa.
Per quanto riguarda i figli minori, il Tribunale fissa la residenza presso l’uno o l’altro genitore oppure la residenza alternativa, il diritto di visita del padre/della madre, e la partecipazione agli alimenti.
Queste modalità rientrando nell’ambito delle misure provvisorie, di fatto su questi aspetti la procedura va vista come un “periodo probatorio” e permette di verificare l’adeguamento delle misure al contesto familiare, che varia da una famiglia all’altra.
Quindi se necessario l’udienza di discussione è anche l’occasione di ridiscutere di questi aspetti.
Altrimenti se l’organizzazione conviene a tutta la famiglia, di fatto si chiede al Tribunale di convertire le misure provvisorie in misure definitive.
La sentenza può essere impugnata dalle parti. Decaduti i termini per l’impugnazione, la sentenza acquisisce il valore di sentenza definitiva, quindi non potrà essere oggetto di modifica.
Tuttavia, qualora vi sia una modifica sostanziale della situazione di una delle parti (ad es trasloco in un’altra città, modifica della situazione economica del padre/la madre, incidente grave subito dai figli, situazione di violenza da un genitore nei confronti dei figli, …) si potrà adire di nuovo il Tribunale per modificare la domiciliazione dei figli, del diritto di visita, degli alimenti.
Queste sono le regole generali, si ricorda che ogni caso individuale è specifico ed unico, pertanto queste regole vanno interpretate ed adattate alla luce del singolo caso.
L’assistenza di un avvocato specializzato nella materia è essenziale per avere una informazione completa e mirata alla propria situazione.